Secondo la bozza di decreto diffusa, gli incentivi a fondo perduto del 40% per la realizzazione delle CER riguarderà i Comuni sotto i 5.000 abitanti. La tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso

Sono ammesse a beneficio tutte le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile riportate nel piano “CACER” (configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile).

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano i seguenti requisiti:

  1. la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  2. l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  4. le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  5. gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  6. possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);
  7. gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Comunità CER, soggetti non beneficiari

Non possono essere concessi benefici:

  • agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione del presente decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori;
  • alle imprese in difficoltà;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti;
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
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